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Posta Elettronica Certificata

by kartha 26. January 2009 02:29

Il 15/1/2009 la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale). In sostanza si tratta del c.d. decreto legge anticrisi. L’esame del provvedimento passa al Senato. Tra le novità di tale provvedimento spicca la ben nota PEC (Posta Elettronica Certificata) che era stata resa obbligatoria dal decreto anticrisi fondamentalmente per imprese e professionisti. Con riferimento alla PEC, attualmente, il testo dei commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 16 – coordinato ed aggiornato secondo le modifiche apportate dal decreto in questione – risulta come segue:

«6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.»

È bene ribadire che l’obbligo di fornirsi di un indirizzo di PEC o di “analogo indirizzo …” è a carico delle società, dei professionisti iscritti in albi od elenchi e delle Amministrazioni. Il termine per adeguarsi è diferenziato: tre anni dall’entrata in vigore del decreto per le società ed un anno per i professionisti; per le Amministrazioni non è previsto un termine. Con riguardo al nuovo testo approvato alla Camera, è evidente che il legislatore abbia voluto lasciare spazio ad altro sistema di comunicazione alternativo alla PEC che, però, assicuri l’interoperabilità “con analoghi sistemi internazionali”. Al di là della prescrizione normativa contenuta nella norma (rectius, nei commi dell’art. 16 su riportati), ciò che ha suscitato più attenzione è stata proprio la modifica apportata alla Camera: essa costituisce il primo ed evidente aspetto da considerare sul piano interpretativo. Difatti, il legislatore utilizza l’espressione “analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali” per descrivere lo strumento di comunicazione analogo alla PEC. Questo nuovo sistema è identificato con la posta elettronica puramente e semplicemente, ma al contempo, deve possedere determinati requisiti, anzi “tecnologie” volte a certificare: a) data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni; b) l’integrità del contenuto delle stesse (comunicazioni, ovviamente). Inoltre si deve garantire l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Sebbene il provvedimento è in corso di approvazione, non è comunque utile ai fini interpretativi la relazione parlamentare che, relativamente all’art. 16, commi 6 e seguenti, recita: “Relativamente ai commi da 6 a 12 l’articolo in esame prevede la riduzione dei costi amministrativi sostenuti dalle imprese, prevedendo il ricorso a modalità di comunicazione e di consultazione dei dati ad esse relative in forma elettronica.”

Tratto da: Diritto & Diritti, articolo del 22/01/09 di Nicola Fabiano

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