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Posta Elettronica Certificata (2)

by kartha 17. February 2009 02:25

Dall’analisi di questo contesto scaturiscono alcune osservazioni. Si diceva all’inizio che la modifica apportata al testo dei commi su citati lasciava non poche perplessità: in effetti, è così. L’emendamento in questione è stato accolto positivamente come un segnale di apertura da parte del legislatore verso soluzioni (di comunicazione) che non siano rigidamente governate dalla PEC. In effetti, chi scrive, da tempo, nutre forti perplessità sulla posta elettronica certificata, sia in ordine alla legittimità della sua istituzione, sia riguardo alla necessità di far ricorso ad un sistema di comunicazione assolutamente non interoperabile. Alla luce di ciò il cittadino è indotto a ritenere che l’emendamento apportato alla Camera vada valutato positivamente. Tuttavia, il giurista nell’interpretare la norma deve “leggerla” complessivamente e nell’intero suo contesto. Una lettura parziale è fuorviante ed errata. Ciò posto, la prima considerazione è relativa alla disgiuntiva “o”: “… proprio indirizzo di posta elettronica certificata … o analogo indirizzo di posta elettronica”. Letteralmente la disgiuntiva non lascia spazio ad altra interpretazione se non quella secondo cui la PEC diventa alternativa all’”analogo indirizzo di posta elettronica” e viceversa.

L’interprete attento non può esimersi dal considerare che il legislatore abbia voluto optare in questo modo per il criterio dell’alternatività tra due soluzioni. L’alternatività presuppone, però, che si debba trattare di due soluzioni tra loro fungibili delle quali ciascuna produca i medesimi effetti. A questo punto le perplessità prospettate all’inizio si concretizzano, poiché si perviene all’equazione PEC = “analogo indirizzo ….”. Non v’è chi non veda l’assurda erroneità di una simile affermazione e non è necessario spiegare le motivazioni. È sufficiente ricordare l’originale struttura della PEC (un sistema con imbustamento del messaggio e relative attestazioni dei server del mittente e del destinatario, ecc.) che proprio per la sua unicità non è paragonabile ad altro sistema di posta elettronica. Al di là di quanto appena rilevato, le perplessità aumentano non poco, allorquando nell’identificare l’analogo della PEC il legislatore aggiunge: “garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali”. Tale precisazione, così come formulata, lascia all’interprete lo spazio per ritenere che l’alternatività di cui si parlava comprende anche gli aspetti connessi all’interoperabilità. In sostanza, la norma nell’attuale formulazione lascia intendere chiaramente che la PEC è interoperabile al pari dell’”analogo indirizzo ….”. Questa affermazione è assolutamente falsa. Sin qui gli aspetti singolarmente considerati. Uno sguardo d’insieme lascia l’interprete a dir poco disorientato, poiché la PEC e l’”analogo indirizzo …”, essendo alternativi l’uno all’altro, dovrebbero necessariamente essere fungibili. I giuristi sanno bene che si parla di fungibilità per chiarire, data una certa funzione, l’equivalenza di beni dello stesso genere.

Alla luce di ciò non si reputa concepibile configurare una fungibilità tra la PEC e l’”analogo indirizzo …”, a maggior ragione neppure in termini di interoperabilità. In sostanza, secondo l’attuale assetto normativo, dovrebbe essere possibile rendere interoperabili i messaggi di PEC con quelli dell’”analogo indirizzo …” e consentire che gli stessi siano pacificamente scambiati tra loro conservando i requisiti imposti dalla norma. Ciò, ovviamente, non è possibile. Un dato è certo: dall’entrata in vigore del provvedimento in questione i soggetti indicati nel comma 16 dovranno dotarsi – allo stato attuale – di uno dei sistemi di comunicazione. Se poi, ci si vuole soffermare sulla categoria degli avvocati, si dovrà considerare che gli stessi dovranno dotarsi di due indirizzi di PEC (uno secondo le prescrizioni del provvedimento in esame e un’altro per il PCT), salvo che non si opti per l’”analogo indirizzo …”. Lo scenario è facilmente immaginabile ! Pertanto, questo emendamento, manifesta sicuramente l’apertura del legislatore italiano alla presa di coscienza dell’importante tematica dell’interoperabilità che è la nota dolente della PEC. Tuttavia, va anche considerato che si tratta di un “work in progress”. Pertanto, è auspicabile che in sede di approvazione definitiva il legislatore rettifichi il dato testuale al fine di evitare nuove confusioni in materia. È opportuno, quindi, che il legislatore prenda coscienza della portata propriamente tecnica degli strumenti da utilizzare al fine di coniugarli con i principi giuridici dell’ordinamento.

Tratto da: Diritto & Diritti, articolo di Nicola Fabiano

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