by kartha
2. May 2007 23:37
In più occasioni l’amministrazione finanziaria ha ammesso la possibilità di “trasmettere” i dati costituenti la fattura con collegamenti elettronici (E.D.I.) e con sistemi informatici (Risoluz.Dir.Tasse nr 360879 del 30 aprile 1986, Risoluzione Dir.Tasse nr 450217 del 30 luglio 1990 , Risoluzione Dir.Tasse nr 451163 del 30 novembre 1990, Risoluz.Dip.delle Entrate nr 132/E/VI-12-178 del 28 maggio 1997 ,Circolare Ministeriale nr 98/E del 17 maggio 2000 risposta 3.1.2, Nota della Direzione regionale delle Entrate per la Lombardia nr 46585 del 5 giugno 2000 , Risoluz.Ag.delle Entrate nr 202/E del 04 dicembre 2001),
oppure trasmettere la fattura mediante il servizio di posta elettronica (Risoluzione .Dir.Tasse nr 571134 del 19 luglio 1988) o l’impiego congiunto del telefax e di un supporto informatico (Risoluz .Ag.delle Entrate nr 107/E del 04 luglio 2001) , ma in tutti i casi è stato sempre richiesta la “materializzazione” dei dati e delle informazioni contenute in fattura, che in sostanza si traduce nella stampa su supporto cartaceo che ne determina l’immodificabilità nel tempo.
Non è quindi in alcun modo ammessa la pratica di spedire su carta o trasmettere in formato PDF come allegato e-mail ai clienti le fatture senza stamparne la copia interna, conservandole in un “archivio morto“( ovvero l’archiviazione in semplice formato PDF, senza quindi alcuna firma digitale e riferimento temporale delle fatture attive inviate per esempio in allegato e-mail), e provvedendo alla loro stampa solo nell’eventualità venga richiesta dall’amministrazione finanziaria in caso di accessi, ispezioni e verifiche.
5e17a32e-89dc-4374-9116-2a5f8a182be5|0|.0
Tags: