by kartha
16. April 2007 00:15
Questo duplice modalità di trasmettere elettronicamente le fatture, già prevista dalla Direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001, è stata introdotta anche nel nostro ordinamento tributario dal Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004 n.52, che ha previsto la possibilità adottare sia la fatturazione elettronica “visualizzabile o destrutturata” basate sulla trasmissione del documento fattura inteso come immagine digitale, sia la fatturazione elettronica “elaborabile o strutturata” basata sullo scambio elettronico di messaggi strutturati mediante una norma concordata (EDI -Electronic Data Interchange) e tesa ad automatizzare lo scambio dei dati contenuti in fattura tra sistemi informativi.
Per entrambe le soluzioni si dovrà poi necessariamente garantire l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine (il destinatario deve avere la certezza che la fattura provenga dalla persona che l’ha emessa) e l’integrità del contenuto della fattura (nulla nel documento fattura deve modificarsi durante la trasmissione e la conservazione, sia intenzionalmente che accidentalmente).A secondo della modalità di fatturazione elettronica adottata, i predetti requisiti verranno garantiti con l’ausilio di sistemi EDI che rispecchiano la Raccomandazione della Commissione europea n. 94/820/CE, nel caso di fatturazione elettronica strutturata, oppure con l’ausilio del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata ( firma digitale) nel caso di fatturazione elettronica destrutturata.
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