by Administrator
2. May 2007 00:08
a) Efficacia probatoria del documento informatico senza firma.
L’art. 23, co. 1°, del Codice dell’amministrazione digitale dispone che all’art. 2712 del codice civile dopo le parole: “riproduzioni fotografiche” sia inserito l’aggettivo: ‘informatiche’. In questo modo, con diversa tecnica normativa, si ribadisce quanto già disposto dal d.p.r. 513/97 e poi dal d.p.r. 445/2000, cioè che il documento informatico ha, ai sensi dell’art. 2712 del codice civile, l’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime. In questo senso si era già espressa la dottrina già prima della l. 59/97.
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