by Administrator
16. April 2007 00:23
c) Efficacia probatoria del documento informatico con firma digitale o qualificata
L’art. 21, co. 2° del Codice dell’amministrazione digitale, come modificato dal d.lg. 159/2006, dispone circa l’efficacia probatoria del documento informatico sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata. Il Codice afferma che questo documento “ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile”. In base all’art. 2702 c.c., la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
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