Il Documento Digitale e la Conservazione Sostitutiva: blog di Umberto Zanini e Giusella Finocchiaro

Archivio di Febbraio, 2009

Posta Elettronica Certificata (2)

Martedì, 17 Febbraio 2009, di szanoli

Dall’analisi di questo contesto scaturiscono alcune osservazioni. Si diceva all’inizio che la modifica apportata al testo dei commi su citati lasciava non poche perplessità: in effetti, è così. L’emendamento in questione è stato accolto positivamente come un segnale di apertura da parte del legislatore verso soluzioni (di comunicazione) che non siano rigidamente governate dalla PEC. In effetti, chi scrive, da tempo, nutre forti perplessità sulla posta elettronica certificata, sia in ordine alla legittimità della sua istituzione, sia riguardo alla necessità di far ricorso ad un sistema di comunicazione assolutamente non interoperabile. Alla luce di ciò il cittadino è indotto a ritenere che l’emendamento apportato alla Camera vada valutato positivamente. Tuttavia, il giurista nell’interpretare la norma deve “leggerla” complessivamente e nell’intero suo contesto. Una lettura parziale è fuorviante ed errata. Ciò posto, la prima considerazione è relativa alla disgiuntiva “o”: “… proprio indirizzo di posta elettronica certificata … o analogo indirizzo di posta elettronica”. Letteralmente la disgiuntiva non lascia spazio ad altra interpretazione se non quella secondo cui la PEC diventa alternativa all’”analogo indirizzo di posta elettronica” e viceversa. (more…)

La Camera approva il Disegno di Legge di conversione del Decreto “Anti-Crisi”

Venerdì, 6 Febbraio 2009, di Kartha

Alla Camera da poche ore è stata votata la fiducia, con 327 voti a favore e 252 contro, posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico, nel testo delle Commissioni, del disegno di legge (C1972) di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. 

Una rilevante novità è contenuta nel DL approvato alla Camera. Viene introdotto un nuovo comma, il 12bis che inserisce un nuovo articolo nel nostro codice civile:

12-bis. Dopo l’articolo 2215 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2215-bis. - (Documentazione informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

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